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Fine del Geoblocking in Europa: cosa cambia per l’ecommerce?

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Dal 3 dicembre la Commissione Europea ha abolito le forme ingiustificate di geoblocking, ma cosa significa per il commercio elettronico? Quali sono le conseguenze di questo provvedimento?

 

Si è ufficialmente chiusa l’era del Geoblocking, la “pratica discriminatoria” che, si legge sul portale ufficiale della UE, “impedisce ai clienti online di accedere e acquistare prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro”.

Niente più barriere né restrizioni per i consumatori che acquistano in un paese diverso da quello dei venditori, questo è il è il nocciolo del regolamento 302/2018, entrato in vigore a marzo ed applicabile dal 3 dicembre su tutto lo shopping digitale all’interno dei confini UE.

Secondo dati forniti dalla Commissione, fino al 63% dei portali web visualizzabili nella UE prevedeva filtri capaci di scoraggiare l’acquisto online in un paese diverso dal proprio. Da qui la necessità di garantire agli utenti un’esperienza di acquisto senza impedimenti, come quella nei negozi fisici.

Ma andiamo con ordine.

 

Cos’è il geoblocking?

Il geoblocking è una tecnologia che permette di bloccare o limitare l’accesso a un contenuto online in base alla collocazione geografica. Lo strumento è finito nel mirino della Commissione fin dal 2016, dopo averne valutato gli effetti «repressivi» sulla libertà di shopping online dei cittadini europei.

Secondo gli studi pubblicati da Bruxelles, solo il 19% dei consumatori fa acquisti da un altro paese Ue e appena il 9% delle aziende vende effettivamente oltre ai suoi confini.

 

Come si manifesta?

Il «blocco geografico» può assumere le forme di:

  • un divieto integrale di accedere a un sito dall’estero;
  • impedimenti nel completamento di un acquisto;
  • impossibilità di richiedere la consegne nel suo paese;
  • alterazione arbitraria dei prezzi a seconda del paese di provenienza.

 

Cosa è cambiato?

Come abbiamo detto , dal 3 dicembre è possibile fare acquisti online in tutti i Paesi Ue senza essere più bloccati perché non si risiede nello stato del venditore o perché si paga con con una carta straniera. I siti che hanno più versioni a seconda del Paese, poi, non potranno più reindirizzare i clienti né rifiutarsi di vendere le offerte promozionali presenti su una delle loro pagine nazionali a persone che si collegano da altri Paesi.

Per i beni fisici (abbigliamento, accessori o prodotti tecnologici), inoltre, nessun venditore può più rifiutarsi di accettare l’acquisto perché non fa consegne in un Paese diverso dal suo.
Le norme però non valgono per i prodotti audiovisivi e coperti da copyright come ebook, musica, videogiochi e software, per cui resta valido il principio della territorialità e per cui sono già in vigore dallo scorso aprile le nuove regole sulla portabilità dei contenuti.

“Si tratta di un importante provvedimento che contribuisce alla realizzazione del mercato unico digitale e che permetterà di supportare lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero abbattendo blocchi geografici ingiustificati.” 

Queste le parole di Roberto Liscia, presidente di Netcomm (il consorzio del commercio digitale italiano), che ha collaborato, insieme all’associazione Ecommerce Europe, alle fasi di stesura del testo da parte dell’Europarlamento.

Giulia Simionato
Giulia Simionato
Copywriter e content strategist in continua evoluzione. Laureata in Editoria e Giornalismo, affezionata all’analogico con un’insospettabile passione per il digitale. Anche se non rinuncerei mai a carta e penna, dopo la scoperta del web marketing ho quasi consumato la mia tastiera. Leggo di tutto, dicono che so ascoltare e cerco sempre il modo migliore per raccontare le storie che incontro.
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